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Associazione Internazionale per le relazioni col Vicino Oriente
  
 
 
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LA CHIESA PROMOTRICE DI LIBERTA'
David-Maria A. Jaeger, OFM

1. La Cronaca
Il 30 dicembre 1993, la Santa Sede e lo Stato di Israele - per mezzo dei loro plenipotenziari, Mons. Claudio Maria Celli, Sotto-Segretario per i Rapporti con gli Stati e il Dott. Yossi Beilin, Vice-Ministro per gli Affari Esteri nel Governo di Israele, entrambi Co-Presidenti della Commissione bilaterale permanente di lavoro tra le stesse due parti - hanno firmato il loro "Accordo fondamentale". L'Accordo contiene un Preambolo e 15 Articoli 1. L'Accordo e' entrato in vigore il 10 marzo 1994, in conformità con il disposto del suo Art. 15.
Il 15 febbraio 2000, la Santa Sede e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) - per mezzo dei loro plenipotenziari per l'occasione, rispettivamente il Rev.mo Mons. Celestino Migliore, Sotto-Segretario per i Rapporti con gli Stati, e il Dott. Emile Jarjoui, Membro del Comitato Esecutivo dell'Olp, entrambi Co-Presidenti della Commissione bilaterale permanente di lavoro tra le stesse due Parti - hanno firmato il loro "Accordo di base". L'Accordo - entrato in vigore nel momento della firma - contiene un ampio Preambolo e 12 Articoli 2. Alla firma e' seguita l'Udienza concessa dal Sommo Pontefice, Giovanni Paolo II, al Sig. Yasser Arafat, Presidente dell'Autorità Palestinese - e sempre pure dell'Olp - nel corso della quale, compare precisa la Dichiarazione del Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, diramato per la circostanza, "si e fatto riferimento all'Accordo bilaterale firmato" poco prima. La stessa Dichiarazione informa che "l'Accordo regola alcune questioni di carattere giuridico concernenti la presenza e l'attivita della Chiesa cattolica nei territori dipendenti dall'Autorità Palestinese".

2. Il pensiero pontificio in relazione al contesto storico-giuridico
L' 11 dicembre 1993, nell'udienza concessa ai partecipanti al IX Colloquio Internazionale Romanistico-Canonistico, organizzato dalla Pontificia Universita Lateranense, il Romano Pontefice, Giovanni Paolo II, pronuncia un Discorso, che la lettura di successivi sviluppi permetterebbe ora di definire "programmatico" 3.
Rievocato il succedersi di regimi giuridici che hanno ambo garantito e (simultaneamente) circoscritto l'esistenza delle Comunità cristiane dell'Oriente Mediterraneo nel corso di molti secoli, il Papa ne evidenzia l'insufficienza, di fronte alle attuali acquisizioni della "coscienza comune dell'umanità", e alle conseguenti "regole della Comunità internazionale" in materia di libertà di religione e di coscienza. Lo Stato, dice, in effetti, il Papa, non deve essere visto come l'espressione istituzionale di una determinata Comunità religiosa - sia essa pure maggioritaria - ma deve invece manifestare una sana laicità - cosi come raccomandata anzitutto dal cristianesimo - riconoscendo "la fondamentale distinzione tra l'ordine temporale e l'ordine spirituale". Egli precisa che é "da questo atteggiamento ..." (che) "e scaturito il riconoscimento della libertà di religione". Questa, la libertà religiosa, Egli proclama, sulla scia del Concilio Ecumenico Vaticano II, "è il diritto che sta alla radice di ogni altro di- ritto e di ogni altra libertà, poiché si fonda nella dignità dell'essere umano...". E' lo Stato sanamente laico e rispettoso dei diritti umani - corrispondente cioè ad "una matura concezione dello Stato e del suo ordinamento giuridico" - che costituisce l'adeguata garanzia dell'eguaglianza di tutti i cittadini, non esclusi quelli appartenenti a religioni che sono di fatto minoritarie. La libertà di religione, "non può infatti ridursi alla sola libertà di culto, ma comporta anche il diritto alla non discriminazione nell'esercizio degli altrui diritti e delle libertà propri di ogni essere umano, considerata sia nella sua dimensione individuale che collettiva". Agli Stati che non corrispondessero ancora a queste esigenze della "coscienza comune dell'umanità", andrebbe indirizzato un "richiamo perché modifichino eventuali ordinamenti interni di senso contrario".
In questo Discorso del Pontefice si potrebbe leggere una sfida piuttosto diretta alla concezione di base del rapporto tra lo Stato e le Comunità cristiane (minoritarie) che ha caratterizzato gli ordinamenti di matrice islamica nell'Oriente mediterraneo a partire dalle conquiste islamiche del settimo secolo e che, in diverse misure, caratterizza tuttora una parte significativa degli Stati successori dell'Impero ottomano, e di cui le tracce sono perciò evidenti anche negli ordinamenti israeliano e palestinese. In quella concezione - che si potrebbe chiamare "costituzionale" o forse, "meta-costituzionale" - lo Stato risulterebbe, in effetti, numericamente identico con la Comunità religiosa maggioritaria, una identificazione essenzialmente diversa (perché assoluta) rispetto a quella avvertita negli "Stati confessionali" di matrice cristiana occidentale. Le Comunità religiose minoritarie permesse (i "culti ammessi"), essenzialmente "anomale" in questo quadro, sono oggetti di tolleranza, e lo Stato, proprio perché non riconosce nei loro membri cittadini uguali in tutto agli altri, se ne disinteressa, consegnandoli, almeno in parte, al potere autonomo delle rispettive gerarchie, che così diventano, almeno in qualche misura, anche "etnarchie". Così, tra l'altro, la religione non viene più percepita - talvolta anche dai propri seguaci - come una scelta consapevole della coscienza umana, che ritiene sempre la sovrana libertà (civile e sociale) di ripudiarla o di cambiarla, ma come una caratteristica innata, ereditata, "etnica"; e la libertà di religione potrebbe conseguentemente venire compresa per analogia alla libertà delle minoranze etniche e dei popoli detti indigeni di conservare le loro peculiari tradizioni. Tutto sommato, si tratterebbe di un contesto in cui 1'esistenza delle Comunità minoritarie e dei loro membri (qua tali) sarebbe garantita, sì, ma risulterebbe nel contempo un'esistenza di garantita inferiorità e - ancor più - emarginazione. Nello stesso tempo però, i notevoli spazi di autonomia concessi alle istituzioni delle Comunità minoritarie, e 1'accresciuto potere di cui esse verrebbero munite nei riguardi dei loro sudditi, possono rendere questo tipo di rapporto Stato-religione non privo di una certa attrazione, e suscitare invece dubbi e resistenze di fronte all'ipotesi di "laicizzazione" dell'ordinamento 4.
Oggi, comunque, osserva il Papa, "per i cristiani che vivono in queste situazioni, i profondi mutamenti sociali rendono oramai sufficienti le sole garanzie tradizionalmente riconosciute alle situazioni personali o agli aspetti del culto individualmente intesi". La trasformazione di queste "garanzie tradizionalmente riconosciute" in garanzie fondate sui diritti umani universali non deve fare temere per l'espressione collettiva della fede, dal momento che lo stesso diritto alla libertà religiosa, proprio "poiché si fonda nella dignità dell'essere umano, che è, per sua natura, un essere sociale", ha una immancabile dimensione collettiva. Derivata da questa fonte, la condizione giuridica individuale e collettiva dei cristiani dell'Oriente mediterraneo sarebbe 1'espressione di un preciso diritto, e non più "una concessione". Questa sarebbe dunque la giusta prospettiva, in cui "le Comunità cristiane dell'Oriente mediterraneo affermano anche oggi la propria autonomia... consapevoli che la dignità dell'uomo è unica, indivisibile, irripetibile, e come tale da rispettare e garantire con ferma coerenza".
Anche gli accordi della Santa Sede con Comunità politiche della regione interessata, allo scopo di garantire il "pieno rispetto dell'identità delle Comunità cristiane e dell'autonomia della Chiesa che vive e opera in quei Paesi", si collocano - precisa il Pontefice - in questa stessa prospettiva. Con questa precisazione questo Discorso pontificio - i cui contenuti non vengono certamente esauriti da questa lettura particolare ed inevitabilmente incompleta - diventa obbligatoria chiave di lettura per i successivi accordi (del genere "concordatario") con Comunità politiche dell'Oriente mediterraneo 5.
Il primo di questi, l' "Accordo fondamentale tra la Santa Sede e lo Stato di Israele", viene firmato meno di tre settimane dopo, e rispecchia in tutto la concezione di fondo, i principi e le priorità di questo Discorso "programmatico", divenendo cosi una specie di causa exemplaris per quelli che dovranno seguire.

3. L'"Accordo fondamentale" e lo Stato di Israele
Lo Stato di Israele ha ereditato, necessariamente, l'ordinamento giuridico precedente, anche per ciò che riguarda i rapporti tra la Comunità politica e le Comunità religiose 6.
E' subito evidente che questa eredita, precisamente con riferimento ai rapporti Stato-religione, sarebbe del tutto incompatibile con la Dichiarazione dell'indipendenza del nuovo Stato: la "Carta" fondamentale che prevedeva una democrazia moderna, che assicurerebbe, tra 1'altro, la perfetta eguaglianza giuridica di tutti i cittadini. Cosi infatti recita la Dichiarazione:
"(The State of Israel) will be based of freedom, justice and peace as envisaged by the prophets of Israel; it will ensure complete equality of social and political rights to all its inhabitants irrespective of religion, race or sex; it will guarantee freedom of religion, conscience, language, education and culture..." 7.
Infatti, la visione originale del movimento nazionale ebraico dei tempi moderni, comunemente denominato "Sionismo", risalente (in questa forma) agli scritti del Dott. Theodor Herzl e al "Primo Congresso Sionista" riunitosi in Basilea nel 1897, prevedeva una democrazia laica, nella quale tutti i cittadini sarebbero eguali davanti alla legge, indipendentemente dalla loro credenza (o non-credenza) religiosa. Il movimento nazionale ebraico prevedeva cosi uno Stato in cui la dimensione religiosa della vita dei cittadini non sarebbe determinante né per lo statuto giuridico del singolo cittadino né per l'attività di governo. In uno Stato del genere la Chiesa avrebbe potuto riacquistare la sua identità di una società religiosa e spirituale fondata sulla condivisione della stessa fede da parte dei propri membri - e così pure le altre Comunità religiose. Lo Stato voluto dal movimento nazionale ebraico assomiglierebbe dunque piuttosto agli Stati Uniti, o anche all'Italia del dopo-1948, e non già al Libano (per esempio).
La scelta più logica, anzi "obbligata", del nuovo Stato sarebbe stata di scartare il regine giuridico precedente dei rapporti Stato-religioni, come palesemente in contraddizione con la propria "Carta" fondamentale e con i principi democratici del proprio ordinamento. Questo non è però avvenuto. Anzi, l'abolizione (seguita dopo alcuni anni) della Comunità religiosa ebraica ha avuto l'effetto di riconfermare questo regime giuridico, sostituendo ora la Comunità ebraica a quella islamica rispetto all'"identità numerica" con la Comunità politica. La Comunità musulmana, in effetti, ne è uscita la più sfortunata. Non più identica con la Comunità politica, con lo Stato, essa non ha neppure potuto acquisire una identità, un'esistenza, comunitaria o istituzionale propria (come quella che potrebbe avere in uno Stato moderno), ed è sempre lo Stato che provvede direttamente, attraverso il proprio apparato ed i propri dipendenti, ai bisogni religiosi (almeno quelli statutariamente riconosciuti) degli aderenti alla religione musulmana nel territorio dello Stato di Israele. Quanto alle Comunità cristiane, il perseverare del regime giuridico precedente, di matrice islamica ed ottomana, le ha lasciate, esattamente come prima, "isole" socio-giuridiche, al di fuori della vita della nazione. Non più chiamate "millets", come sotto l'Impero ottomano, le Chiese, ai fini dell'ordinamento israeliano, sotto l'aspetto che ci interessa qui, sono passate ad essere considerate, "Comunità religiose riconosciute" (analogamente ai "culti ammessi" nell'Italia di ieri) 8.
Riassumendo brevemente: questo sistema dei rapporti Stato- religione attribuisce a ciascun cittadino una appartenenza religiosa che diventerà parte della sua "identità" civile. A tal scopo, lo Stato stabilisce criteri per la classificazione religiosa dei cittadini - criteri che corrispondono più o meno, talvolta proprio "meno"- a quelli delle stesse religioni interessate. Qualora la religione alla quale il cittadino apparterrebbe secondo i criteri fissati dallo Stato corrisponda ad una delle "Comunità religiose riconosciute", in tutto ciò che riguarda certi settori del diritto, specie gli argomenti di maggior importanza del diritto matrimoniale e familiare. Il cittadino non ha modo di sottrarsi all'operazione delle leggi e dei tribunali della "Comunità" di cui lo Stato lo considera membro, eccetto per mezzo del passaggio formale (e trascritto agli effetti civili) ad un'altra religione. Una volta classificato dallo Stato come appartenente ad una religione "riconosciuta", il cittadino non se ne può semplicemente liberare, per esempio con un atto di rinuncia o con una dichiarazione di non- credenza. Per i cittadini che non fossero classificati come appartenenti ad una religione "riconosciuta", la vita potrebbe risultare alquanto complicata, dal momento che 1'ordinamento non prevede la possibilità di contrarre il matrimonio solo civilmente, senza 1'assistenza di un ministro di una religione "riconosciuta". A questi ministri, poi, lo Stato non riconosce la facoltà di assistere ai matrimoni se non di due membri delle rispettive "Comunità"...
Questo sistema di obbligata classificazione religiosa dei cittadini ambo esprime e rinforza le attuali distinzioni "etniche" nell'ambito dello Stato israeliano. Soprattutto, pero, questo sistema tende a pervertire il processo e il significato dell'autodeterminazione religiosa dei singoli cittadini.
Infatti non si può dire che questo sistema riconosce le Chiese stesse nella loro propria identità. Piuttosto le "Comunità religiose riconosciute" sarebbero emanazioni, creature, dell'ordinamento civile. Questo risulta dall'Ordinanza del 1926, tuttora in vigore. In effetti, l'Ordinanza riconosce le comunità religiose minoritarie soltanto come una specie di substratum dotato di una mera potentia oboedientialis ossia di una capacità radicale di acquistare la personalità giuridica e una organizzazione legalmente riconosciuta. Perché tale potenza si riduca ad actum si richiede l'intervento del Governo, attualmente del Ministro degli affari religiosi (una funzione tipica dei regimi di matrice islamica, il cui titolare, assieme al Ministero di cui si incarica, avrebbe essenzialmente la missione di promuovere la religione dominante e di controllare le altre). E' solo il Governo che, mediante decreti amministrativi, può "organizzare" le Comunità religiose riconosciute, dotandole di statuti propri e di organi di autogoverno, di cui dovrà verificare l'operato. Ovviamente le Chiese cattoliche non hanno mai rivolto al Governo la domanda di essere "organizzate" in tale maniera. Conseguentemente, mentre i tribunali ecclesiastici hanno sempre potuto - e dovuto - svolgere le proprie mansioni nell'ambito riservato dallo Stato alla giurisdizione religiosa, la Chiesa stessa non godeva di un chiaro riconoscimento, neppure quanto alla personalità giuridica. Più fondamentalmente ancora, la Chiesa cattolica era del tutto sconosciuta, dal momento che l'ordinamento conosceva le sole Chiese sui iuris - i diversi "riti" cattolici - trattandole come se fossero religioni separate e diverse fra di loro.
Questa situazione costituiva il sottofondo dei lavori della Commissione bilaterale permanente di lavoro costituita dalla Santa Sede e dallo Stato di Israele il 29 luglio 1992 ed incaricata poi di redigere l' "Accordo fondamentale". Per la Chiesa, si trattava innanzitutto di gettare le fondamenta della normalizzazione dei rapporti Chiesa-Stato in Israele. La Delegazione della Santa Sede invitava perciò l'altra Parte ad un cambiamento concettuale piuttosto profondo. Si trattava di stabilire che il Soggetto attivo di diritti (e obblighi) in relazione allo Stato non è più la singola "Comunità religiosa riconosciuta", e neppure la somma di tali Comunità (cattoliche), ma la Chiesa Cattolica qua talis, un soggetto pre-esistente indipendentemente dalle leggi dello Stato, e dotato di un governo centrale e universale proprio, la Santa Sede. Al termine di discussioni prolungate, lo Stato accolse questa posizione, come dimostra ampiamente l' "Accordo fondamentale" nel suo insieme. Ancora più importante - quasi si direbbe infinitamente più importante - è l'accettazione da parte dello Stato di fissare nel Primo Articolo dell'Accordo l'obbligo dello Stato di osservare la libertà di religione e di coscienza, precisamente come definito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948) e dagli importanti strumenti applicativi cui Israele abbia aderito.
Come è noto questa definizione (nell'Art. 18 della Dichiarazione) comprende, tra l'altro, il diritto di cambiare la propria religione. Nello stesso tempo, la Delegazione della Santa Sede ha più volte respinto nei negoziati (sull' "Accordo fondamentale" e successivi) la proposta di qualche giurista dell'altra Parte di fissare nei trattati bilaterali 1'attuale giurisdizione obbligatoria dei tribunali religiosi sui cittadini recensiti dallo Stato quali appartenenti alla rispettiva "Comunità religiosa riconosciuta" cattolica, perché sovvertirebbe presupposti e scopi del nuovo assetto dei rapporti Chiesa-Stato, contrario alla libertà di coscienza e al principio dell'eguaglianza giuridica di tutti i cittadini. Così si sarebbe consumata una vera e propria rivoluzione concettuale, mettendo in pratica alla volta il pensiero del Papa e i principi della Dichiarazione di Indipendenza dello Stato di Israele, superando il sistema ereditato da un passato molto diverso.
Ora è chiaro che la Delegazione della Santa Sede non ha mai inteso esigere l'abolizione hic et nunc dell'intero regime giuridico delle "Comunità religiose riconosciute" e della classificazione religiosa della cittadinanza. Si è ben capito che la strana sopravvivenza di questi elementi dell'ordinamento ottomano sarebbe legato anzitutto ai bisogni e agli equilibri interni della maggioranza ebraica e al dibattito, all'interno di essa, tra gli elementi "laici" e quelli piuttosto teocratici. Si tratta di un dibattito acceso tra settori della stessa popolazione ebraica, per cui non è parso conveniente che la Chiesa si esprima pubblicamente in merito. Invece sarebbe il caso di attendere che esso si risolva, scommettendo sulla vittoria dei sostenitori della sana laicità dello Stato e degli ideali originali del movimento nazionale ebraico, con conseguente abbandono del regime giuridico delle "Comunità religiose riconosciute" e della classificazione religiosa dei cittadini con effetti giurisdizionali. Sarà allora che anche i nuovi rapporti tra la Chiesa Cattolica e lo Stato, basati sull' "Accordo fondamentale" e sviluppati attraverso gli accordi successivi da esso previsti, si potranno considerare compiuti. Piace il pensiero che, con l' "Accordo fondamentale", anche la Chiesa Cattolica abbia forse potuto contribuire, almeno in qualche modo, agli sviluppi che andrebbero inesorabilmente in questo senso.

4. L' "Accordo di base" e la Palestina
Il nascituro Stato palestinese è, come lo Stato israeliano, erede della concezione islamico-ottomana dei rapporti Stato-religione, che gli viene trasmessa anche attraverso i canali della legislazione giordana (nella cosiddetta "Cisgiordania") e di quella egiziana (nella "Fascia di Gaza"). E' perciò anche ad esso che si rivolge necessariamente i1 pensiero pontificio circa la necessaria svolta nel modo di concepire il ruolo - la rilevanza politica, giuridica e civica - della religione in relazione agli ordinamenti e ai regimi giuridici ereditati dal passato.
Ed infatti anche in questo caso, il primo dei 12 Articoli che esprimono la normativa pattizia rispecchia la prospettiva delineata dal Sommo Pontefice nel surricordato Discorso "programmatico" essendo dedicato alla libertà di religione e di coscienza, che la Parte Palestinese si impegna di rispettare e di osservare, così come viene definita nella Dichiarazione universale sui diritti umani e nei relativi strumenti di applicazione. Questa sarebbe la prima volta che una Comunità politica a maggioranza musulmana rende il diritto alla libertà di religione e di coscienza - precisamente come è definito dai relativi strumenti internazionali - oggetto di impegno bilaterale nei riguardi della Santa Sede. Le implicanze potrebbero essere profonde, viste le notevoli divergenze tra la normativa internazionalmente sancita - anche dalla sola Dichiarazione universale - e la pesante eredità ottomana ricevuta dall'Autorita Palestinese. Alcune conseguenze dell'affermazione di questo diritto vengono poi colte anche da alcuni altri Articoli. Cosi l'Art. 2 contiene un impegno comune di collaborare nella promozione dell'intero complesso dei diritti umani, e nella lotta contro ogni forma di discriminazione, abbinata alla promozione di mutua comprensione tra le diverse comunità umane, favorendo a tal scopo il dialogo interreligioso. L'Art. 3 rende ben specifici questi impegni in relazione alla legislazione palestinese, la quale dovrà assicurare l'eguaglianza dei diritti umani e civili di tutti i cittadini, e la loro libertà da ogni discriminazione riferita alla religione o alla credenza.
Nel firmare questo Accordo, la Santa Sede ha compiuto un passo coraggioso, oltre che inusuale, stipulando un accordo sul piano del diritto internazionale con un soggetto che non è ancora assurto al livello di uno Stato a tutti gli effetti. Eppure è stato un atto dovuto e massimamente opportuno, dal momento che in questo caso, ancor più che nel caso di Israele, la Chiesa Cattolica ha avuto l'occasione di dare un proprio apporto allo sviluppo dell'autocoscienza e della normativa fondamentale di una nuova Nazione, sempre nel campo dei diritti umani e della libertà di religione e di coscienza. Nel momento in cui lo Stato palestinese sta per nascere, anche all'interno di questo combattono "due anime", quella prettamente laica - storicamente tipica dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina - e quella di un risorgente (o insorgente) islamismo teocratico. Non sarà certo l'Accordo con la Santa Sede a dirimere la questione, ma esso, essendo stato cosi pubblicamente firmato e fatto entrare in vigore, non potrà mancare di influire a suo modo. Nel firmare questo Accordo, la rappresentanza più autorevole della Nazione palestinese ha assunto degli impegni molto precisi, non soltanto in relazione alla Chiesa, ma anche - in effetti - in relazione all'opinione pubblica mondiale, e persino in relazione ai propri connazionali, che non dovranno e non potranno essere facilmente disattesi nel corso del processo di formulazione delle leggi costituzionali ed ordinarie del nascituro Stato palestinese.
Anch'esso, come Israele, dovrà sapersi liberare dalla pesante eredità dei passati ordinamenti e tradurre in atto la sua ispirazione originale, la visione di uno Stato laico e democratico che sa rispettare rigorosamente il diritto umano alla libertà di religione e di coscienza di chiunque si trovi sul suolo nazionale.

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1. V. il testo in AAS 86 (1994), 716-729. Questo Accordo - entrato in vigore il 10 marzo 1994 - è stato già seguito dal primo della prevista serie di accordi complementari, sul riconoscimento agli effetti civili delle persone giuridiche canoniche, che, firmato il 10 novembre 1997, e entrato in vigore il 3 febbraio 1999; per il testo, v. AAS 91 (1999), 490-574. Attualmente proseguono i negoziati sull'accordo "economico" previsto dall'Art. 10, § 2.a, dell' "Accordo fondamentale".
2. Il testo dell'Accordo e stato pubblicato ne L'Osservatore Romano del 16 febbraio 2000, p. 9, seguito immediatamente, sulla stessa pagina, da un commento del presente Autore.
3. V. il testo ne L'Osservatore Romano, 12 dicembre 1993, e in Il diritto romano canonico quale diritto proprio delle Comunità cristiane dell'Oriente mediterraneo: IX Colloquio internazionale romanistico canonistico ("Utrumque Ius: Collectio Pontificiae Universitatis Lateranensis, 26"), Citta del Vaticano 1994, pp. IX-XII.
4. Questo ancien règime viene descritto alquanto più ampiamente in D.-M. A. Jaeger, "The Fundamental Agreement Between the Holy See and the State of Israel: A New Legal Règime of Church-State Relations", in Catholic University Law Review (Vol. 47, 1988), 472-440, hic 429-436; per alcuni riferimenti bibliografici, v. ibid., specialmente queste note: 7, in p. 429; 8 e 9, in p. 430; 12 e 14, in p. 431; 15, in p. 432.
5. Non rientrerebbero invece in questa prospettiva gli accordi fatti in precedenza con il Marocco (AAS 77 [1985], 712-715) e con la Tunisia (AAS 56 [1964], 917-924). Questi non fanno riferimento ai diritti umani universali, ma contengono piuttosto determinate "concessioni" particolari riferite alla Chiesa Cattolica e, nel caso della Tunisia, anche pesanti restrizioni.
6. Lo Stato di Israele è successore immediato del Mandato britannico. La Gran Bretagna, come potenza mandataria in Terra Santa, aveva riformato profondamente 1'assetto legislativo, ma riteneva essenzialmente intoccabili i principi fondamentali del rapporto Stato-religione, cosi come formati e fissati sotto 1'Impero ottomano.
7. Declaration of the Establishment of the State of Israel, 14 May 1948; 1, L.S.I. 3,4 8 1948), 3, 4.
8. Cfr., per esempio, Silvio Ferrari, "Libertà religiosa e pluralismo confessionale: il caso di Israele", in Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele, 1984, 890-902; questo è un articolo piuttosto comprensivo che racconta il dilemma israeliano nell'epoca precedente l'Accordo fondamentale.

CAPITOLO 7

 
 
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