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Associazione Internazionale per le relazioni col Vicino Oriente
  
 
 
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IL TRATTATO PLURILATERALE SULLA CITTA'
DI GERUSALEMME E I SUOI DINTORNI

(Noto anche come "Trattato di Gerusalemme e Dintorni")
di Padre David Maria Jaeger

PREAMBOLO

Le Parti,

memori del fatto che, nella Deliberazione 181 (II) della sua Assemblea Generale - e Programma - del 29 Novembre 1947, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, ha deciso di definire la Città di Gerusalemme e i suoi dintorni "come un corpus separatum sotto uno speciale régime internazionale"(1) , per "proteggere e preservare gli eccezionali interessi spirituali e religiosi situati nella città delle tre principali fedi monoteistiche del mondo, Cristiana, Ebrea e Musulmana; allo scopo di assicurare che l'ordine e la pace, e in special modo la pace religiosa regnino in Gerusalemme;"(2)

consapevoli del fatto che, a causa di eventi e circostanze intercorsi, il territorio non è passato ne' in quel momento, ne' in seguito, sotto l'effettivo controllo di tale amministrazione internazionale;

riconoscendo che, nonostante le successive situazioni de facto ed alcuni tentativi unilaterali di alterare la situazione de iure, sia il caso che le suddette disposizioni dell'ONU continuino inevitabilmente a definire la situazione de iure sul piano internazionale a meno che e fino a che l'ONU stessa attui o approvi disposizioni diverse;

sostenendo pienamente la Conferenza Regionale sulla Pace per il Medio Oriente tenutasi a Madrid, e, in particolar modo, in questo contesto, i negoziati conclusisi all'interno di questa struttura portante tra lo Stato d'Israele e l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, sulle basi della Dichiarazione di Principi del 13 Settembre 1993;

tenendo conto che la suddetta Dichiarazione affida alle parti i negoziati riguardanti Gerusalemme;

sostenendo che un accordo tra le stesse parti riguardante Gerusalemme e i suoi dintorni non potrebbe in questa maniera alterare la situazione de iure come dichiarato sopra;

affermando che, nelle attuali circostanze, gli intenti delle suddette disposizioni riguardanti Gerusalemme e i suoi dintorni potrebbero essere meglio raggiunti per mezzo di un trattato plurilaterale che stabilisca uno speciale régime giuridico per questioni attinenti a quegli stessi intenti, insieme con un accordo bilaterale Israeliano-Palestinese che disporrebbe, in maniera subordinata rispetto allo stesso trattato, tutte le altre questioni riguardanti la stessa area,

concordano sui seguenti Articoli:

Articolo 1

§ 1. Il presente Trattato si applica alla Città di Gerusalemme ed ai suoi dintorni, come stabilito dalla Deliberazione 181 (II) dell'Assemblea Generale dell'ONU, del 29 Novembre 1947.(3)

§ 2. Dovranno essere rispettati i diritti umani e le libertà fondamentali. In particolar modo, dovrà essere sostenuto e osservato il diritto umano alla libertà di religione e di coscienza, così come stabilito nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948)(4) e negli altri atti internazionali che sono entrati - o entreranno - in vigore, compresa, ma non solo, la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici (1966, entrata in vigore il 23 Marzo 1976) ,(5) la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale (1965, entrata in vigore il 4 Gennaio 1969), così come nel diritto internazionale generale e consuetudinario.(6)

§ 3. Non dovranno essere attuate discriminazioni di alcuna sorta fra persone o comunità per motivi religiosi, razziali, di sesso, etnici e di origine nazionale, e tutte le persone e comunità saranno autorizzate a una equanime protezione delle leggi.

Articolo 2

§ 1. Il régime legale internazionale riconosciuto dello Status quo applicabile a certi Luoghi Sacri deve essere rispettato e sostenuto.

§ 2. Nei Luoghi Sacri Cristiani, governati dal régime legale dello Status Quo, le funzioni assegnate da questo régime al potere civile dovranno appartenere alla corrispondente Commissione dell'Organizzazione del Trattato di Gerusalemme e Dintorni stabilito in accordo con l'art. 5 di cui sotto.

§ 3. Dovrà essere garantito il libero accesso a tutti ai propri Luoghi Sacri, agli edifici e ai siti.

§ 4. Le manifestazioni religiose e l'esercizio delle funzioni religiose in luoghi pubblici dovranno avere luogo liberamente e dovranno essere protetti in accordo con i diritti, gli usi e i costumi esistenti.

§ 5. Dovranno essere osservati e protetti i già esistenti diritti delle Comunità Religiose e le istituzioni - comprese, ma non solo, le problematiche di natura fiscale, fatta eccezione per quelli modificati dal presente Trattato o conformi ad esso.

§ 6. Nel presente Trattato, il termine "diritti esistenti" ha lo stesso significato e riferimento a (il Programma approvato da) l'Assunto 181 (II) dell'Assemblea Generale dell'ONU del 29 Novembre 1947.

Articolo 3

§ 1. Il Convegno tenutosi ad Hague nel 1954 (circa la protezione del patrimonio culturale in caso di conflitto a fuoco) come il Convegno del 1972 (sulla protezione dell'eredità culturale e naturale mondiale) e la Raccomandazione del 1976 (sulla salvaguardia delle aree storiche e tradizionali), ad eccezione di quelli modificati dal presente Trattato o conformi ad esso.

§ 2. Dovranno essere applicate queste Risoluzioni dell'UNESCO: …, ad eccezione di quelle modificate dal presente Trattato o conformi ad esso.

Articolo 4

§ 1. L'Organizzazione per il Trattato su Gerusalemme ed Dintorni è da questo momento istituita allo scopo di implementazione di questo Trattato, come specificato nel suddetto o da esso specificato conformemente al presente Trattato.

§ 2. Le diverse Parti che si accordano sul presente Trattato diventano su accordo Membri dell'Organizzazione per il Trattato su Gerusalemme ed i suoi Dintorni.

Articolo 5

§ 1. Escluso dove stabilito diversamente, la principale responsabilità per il rispetto e l'attuazione del presente Trattato appartiene ad ogni Stato o altra Autorità territoriale di Gerusalemme e i suoi dintorni (allo Stato di Israele ed a quello della Palestina) secondo le rispettive competenze e giurisdizioni, sia separatamente che attraverso la partecipazione agli accordi congiunti bilaterale e plurilaterale previsti nel presente Trattato o conformi ad esso.

§ 2. L'Organizzazione per il Trattato su Gerusalemme e Dintorni dovrà promuovere, controllare e verificare la conformità alle disposizioni del presente Trattato ed è competente ad emanare interpretazioni autorevoli del presente Trattato e di giudicare le dispute.

§ 3. L'Organizzazione per il Trattato su Gerusalemme e Dintorni dovrà espletare le sue funzioni attraverso una Commissione Generale, una Commissione per la Libertà Religiosa ed i Diritti Umani, una Commissione per il régime dello Status quo e una Commissione per il Patrimonio Culturale.

§ 4. L'Organizzazione per il Trattato su Gerusalemme e Dintorni dovrà creare e consultare in maniera appropriata un Gruppo di Lavoro Religioso e un Gruppo di Lavoro Ambientale e Culturale.

Articolo 6

Il Trattato non dovrà pregiudicare i diritti e gli obblighi risultanti da trattati esistenti come tra qualsiasi Membro dell'Organizzazione per il Trattato su Gerusalemme e Dintorni ed uno Stato o altre Autorità di Gerusalemme e Dintorni e non dovrà precludere tali Parti dal partecipare ad ulteriori Trattati coerente con il presente.

Articolo 7

I Protocolli e le Schede allegati al presente Trattato sono a tutti gli effetti e scopi, parte integrante dello stesso.

Articolo 8

§ 1. Il Trattato entrerà in vigore su accordo delle Parti con l'approvazione dell'Assemblea Generale ed il Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

§ 2. Entrato in vigore il presente Trattato, le altre parti dovranno riconoscere qualunque disposizione bilaterale Israeliano-Palestinese concernente Gerusalemme e Dintorni venga fatta d'accordo tra quelle Parti assoggettate a, e incluse, nelle disposizioni del presente Trattato.

________________

Note:

Protocolli (Articoli) Aggiuntivi, Schede

dovranno, inter alia:

In relazione all'Articolo 1: specificare ulteriormente le norme applicabili ai diritti umani, compresi ulteriori atti internazionali e delineerà anche i contenuti degli atti regionali come la Convenzione Europea.

In relazione all'Articolo 2:
- attuare specifiche disposizioni per i Luoghi Sacri Ebrei e Musulmani (e per le comunità e le istituzioni religiose): p.es. per gli Ebrei in territorio Palestinese e per i Musulmani in territorio Israeliano, così come per i Santuari Musulmani sul "Monte del Tempio" (possibilmente con ruoli per l'Organizzazione della Conferenza Palestinese, Giordana, Islamica);
- istituire agenzie amministrative e di ordine pubblico e amministrativo per i Luoghi Sacri Cristiani governati dal régime legale dello Status quo (cf. § 2);
- specificare o in maniera esaustiva o esemplificativa, le manifestazioni e le funzioni incluse nel § 4 (la Via Crucis del Venerdì Santo attraverso le strade di Gerusalemme, la processione della Domenica delle Palme, le varie festività Solenni);
- specificare i principi e le norme per il libero accesso di Palestinesi e Israeliani all'interno dell'area e dall'esterno di essa così come per i cittadini di altre Nazioni;
- specificare i "diritti esistenti" per categorie (inclusi, ma non solo, quello fiscale ed economico) o prendere provvedimenti per l'aggiornamento e le modifiche attraverso ulteriori trattati (dove applicabili, per esempio, per conto della Santa Sede, della Chiesa Cattolica, o per conto di alcuni Stati, o di istituzioni ad essi correlate) o altri accordi di diritto pubblico.

In relazione all'Articolo 3:
- specificare gli atti internazionali applicabili (alcune parti) e le risoluzioni dell'UNESCO;
- creare ulteriori norme per la salvaguardia del patrimonio e dei valori culturali di importanza universale siti in quell'area.

In relazione all'Articolo 4:
- specificare tutte le esigenze riguardanti la struttura, la competenza e la funzione dell'Organizzazione.

In relazione all'Articolo 5:
- specificare la dirigenza e la struttura delle Commissioni e delle altre agenzie (compresi i Gruppi di Lavoro), così come le procedure per l'espletamento dei sopraelencati compiti dell'Organizzazione.

In relazione all'Articolo 6:
- specificare alcuni degli altri trattati qui citati, come i trattati bilaterali tra la Santa Sede e Israele o la Palestina;
- specificare gli aspetti o gli elementi dei fini del presente Trattato che possono essere in maniera appropriata l'argomento principale (essenzialmente) degli accordi complementari bilaterali (p. es. a livello internazionale, tra la Santa Sede e Israele o la Palestina; sul piano del diritto pubblico interno, tra qualsiasi chiesa e un Governo dell'area), così come le procedure per verificare l'armonia di tali intese con il presente Trattato e per estendere anche a tali accordi complementari, o ad alcuni di loro (in maniera particolare quelli di diritto pubblico interno), il controllo, la verifica e la definizione delle competenze dell'Organizzazione di Gerusalemme e Dintorni.

In riferimento all'Articolo 4 e all'Articolo 8, dovrebbe essere anche sufficientemente chiaro che il numero di Partecipanti al Trattato è chiuso, che non sarà aperto l'accesso a partecipanti diversi dai Firmatari accettati reciprocamente, dati i criteri per l'inclusione fra i Firmatari (come legami storici con Gerusalemme e la Terra Santa, o la partecipazione nella dimensione plurilaterale della Conferenza Regionale sulla Pace di Madrid…).

1. Plan of Partition with Economic Union , Part III, A: "Special Régime."
2. Plan, Part III, C, 1, a.
3.
Cfr. Plan, Part III, B: "Confini della Città": "… dovrà includere l'attuale città di Gerusalemme più i villaggi e i paesi circostanti, dei quali la più orientale sarà Abu-Dis; la più meridionale, Betlemme; la più occidentale Ein Karim (compresa l'area densamente edificata di Motsa); e la più settentrionale Shu' fat, come indicato nella mappa allegata (allegato B)."
4. In modo particolare Articolo 18.
5. In modo particolare Articoli 18 e 20 e 27.
6.In modo particolare Articolo 5. (vii).

Traduzione a cura di
Francesca Tedone
  

 
 
 
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