Le
Parti,
memori
del fatto che, nella Deliberazione 181 (II) della sua Assemblea
Generale - e Programma - del 29 Novembre 1947, l'Organizzazione
delle Nazioni Unite, ha deciso di definire la Città di Gerusalemme
e i suoi dintorni "come un corpus separatum sotto uno
speciale régime internazionale"(1) , per "proteggere e preservare
gli eccezionali interessi spirituali e religiosi situati nella
città delle tre principali fedi monoteistiche del mondo, Cristiana,
Ebrea e Musulmana; allo scopo di assicurare che l'ordine e la
pace, e in special modo la pace religiosa regnino in Gerusalemme;"(2)
consapevoli del fatto che, a causa di eventi e circostanze
intercorsi, il territorio non è passato ne' in quel momento,
ne' in seguito, sotto l'effettivo controllo di tale amministrazione
internazionale;
riconoscendo che, nonostante le successive situazioni de
facto ed alcuni tentativi unilaterali di alterare la situazione
de iure, sia il caso che le suddette disposizioni dell'ONU
continuino inevitabilmente a definire la situazione de iure
sul piano internazionale a meno che e fino a che l'ONU stessa
attui o approvi disposizioni diverse;
sostenendo pienamente la Conferenza Regionale sulla Pace
per il Medio Oriente tenutasi a Madrid, e, in particolar modo,
in questo contesto, i negoziati conclusisi all'interno di questa
struttura portante tra lo Stato d'Israele e l'Organizzazione
per la Liberazione della Palestina, sulle basi della Dichiarazione
di Principi del 13 Settembre 1993;
tenendo conto che la suddetta Dichiarazione affida
alle parti i negoziati riguardanti Gerusalemme;
sostenendo che un accordo tra le stesse parti riguardante
Gerusalemme e i suoi dintorni non potrebbe in questa maniera
alterare la situazione de iure come dichiarato sopra;
affermando che, nelle attuali circostanze, gli intenti delle
suddette disposizioni riguardanti Gerusalemme e i suoi dintorni
potrebbero essere meglio raggiunti per mezzo di un trattato
plurilaterale che stabilisca uno speciale régime giuridico per
questioni attinenti a quegli stessi intenti, insieme con un
accordo bilaterale Israeliano-Palestinese che disporrebbe, in
maniera subordinata rispetto allo stesso trattato, tutte le
altre questioni riguardanti la stessa area,
concordano sui seguenti Articoli:
Articolo 1
§ 1. Il presente Trattato si applica alla Città di Gerusalemme
ed ai suoi dintorni, come stabilito dalla Deliberazione 181
(II) dell'Assemblea Generale dell'ONU, del 29 Novembre 1947.(3)
§ 2. Dovranno essere rispettati i diritti umani e le libertà
fondamentali. In particolar modo, dovrà essere sostenuto e osservato
il diritto umano alla libertà di religione e di coscienza, così
come stabilito nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
(1948)(4) e negli altri atti internazionali che sono entrati
- o entreranno - in vigore, compresa, ma non solo, la Convenzione
Internazionale sui Diritti Civili e Politici (1966, entrata
in vigore il 23 Marzo 1976) ,(5) la Convenzione Internazionale
sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale
(1965, entrata in vigore il 4 Gennaio 1969), così come nel diritto
internazionale generale e consuetudinario.(6)
§ 3. Non dovranno essere attuate discriminazioni di alcuna sorta
fra persone o comunità per motivi religiosi, razziali, di sesso,
etnici e di origine nazionale, e tutte le persone e comunità
saranno autorizzate a una equanime protezione delle leggi.
Articolo 2
§ 1. Il régime legale internazionale riconosciuto dello Status
quo applicabile a certi Luoghi Sacri deve essere rispettato
e sostenuto.
§ 2. Nei Luoghi Sacri Cristiani, governati dal régime legale
dello Status Quo, le funzioni assegnate da questo régime
al potere civile dovranno appartenere alla corrispondente Commissione
dell'Organizzazione del Trattato di Gerusalemme e Dintorni stabilito
in accordo con l'art. 5 di cui sotto.
§ 3. Dovrà essere garantito il libero accesso a tutti ai propri
Luoghi Sacri, agli edifici e ai siti.
§ 4. Le manifestazioni religiose e l'esercizio delle funzioni
religiose in luoghi pubblici dovranno avere luogo liberamente
e dovranno essere protetti in accordo con i diritti, gli usi
e i costumi esistenti.
§ 5. Dovranno essere osservati e protetti i già esistenti diritti
delle Comunità Religiose e le istituzioni - comprese, ma non
solo, le problematiche di natura fiscale, fatta eccezione per
quelli modificati dal presente Trattato o conformi ad esso.
§ 6. Nel presente Trattato, il termine "diritti esistenti" ha
lo stesso significato e riferimento a (il Programma approvato
da) l'Assunto 181 (II) dell'Assemblea Generale dell'ONU del
29 Novembre 1947.
Articolo 3
§ 1. Il Convegno tenutosi ad Hague nel 1954 (circa la protezione
del patrimonio culturale in caso di conflitto a fuoco) come
il Convegno del 1972 (sulla protezione dell'eredità culturale
e naturale mondiale) e la Raccomandazione del 1976 (sulla salvaguardia
delle aree storiche e tradizionali), ad eccezione di quelli
modificati dal presente Trattato o conformi ad esso.
§ 2. Dovranno essere applicate queste Risoluzioni dell'UNESCO:
…, ad eccezione di quelle modificate dal presente Trattato o
conformi ad esso.
Articolo 4
§ 1. L'Organizzazione per il Trattato su Gerusalemme ed Dintorni
è da questo momento istituita allo scopo di implementazione
di questo Trattato, come specificato nel suddetto o da esso
specificato conformemente al presente Trattato.
§ 2. Le diverse Parti che si accordano sul presente Trattato
diventano su accordo Membri dell'Organizzazione per il Trattato
su Gerusalemme ed i suoi Dintorni.
Articolo 5
§ 1. Escluso dove stabilito diversamente, la principale responsabilità
per il rispetto e l'attuazione del presente Trattato appartiene
ad ogni Stato o altra Autorità territoriale di Gerusalemme e
i suoi dintorni (allo Stato di Israele ed a quello della Palestina)
secondo le rispettive competenze e giurisdizioni, sia separatamente
che attraverso la partecipazione agli accordi congiunti bilaterale
e plurilaterale previsti nel presente Trattato o conformi ad
esso.
§ 2. L'Organizzazione per il Trattato su Gerusalemme e Dintorni
dovrà promuovere, controllare e verificare la conformità alle
disposizioni del presente Trattato ed è competente ad emanare
interpretazioni autorevoli del presente Trattato e di giudicare
le dispute.
§ 3. L'Organizzazione per il Trattato su Gerusalemme e Dintorni
dovrà espletare le sue funzioni attraverso una Commissione Generale,
una Commissione per la Libertà Religiosa ed i Diritti Umani,
una Commissione per il régime dello Status quo e una
Commissione per il Patrimonio Culturale.
§ 4. L'Organizzazione per il Trattato su Gerusalemme e Dintorni
dovrà creare e consultare in maniera appropriata un Gruppo di
Lavoro Religioso e un Gruppo di Lavoro Ambientale e Culturale.
Articolo 6
Il Trattato non dovrà pregiudicare i diritti e gli obblighi
risultanti da trattati esistenti come tra qualsiasi Membro dell'Organizzazione
per il Trattato su Gerusalemme e Dintorni ed uno Stato o altre
Autorità di Gerusalemme e Dintorni e non dovrà precludere tali
Parti dal partecipare ad ulteriori Trattati coerente con il
presente.
Articolo 7
I Protocolli e le Schede allegati al presente Trattato sono
a tutti gli effetti e scopi, parte integrante dello stesso.
Articolo 8
§ 1. Il Trattato entrerà in vigore su accordo delle Parti con
l'approvazione dell'Assemblea Generale ed il Consiglio di Sicurezza
dell'ONU.
§ 2. Entrato in vigore il presente Trattato, le altre parti
dovranno riconoscere qualunque disposizione bilaterale Israeliano-Palestinese
concernente Gerusalemme e Dintorni venga fatta d'accordo tra
quelle Parti assoggettate a, e incluse, nelle disposizioni del
presente Trattato.
________________
Note:
Protocolli (Articoli) Aggiuntivi, Schede
dovranno, inter alia:
In relazione all'Articolo 1: specificare ulteriormente
le norme applicabili ai diritti umani, compresi ulteriori atti
internazionali e delineerà anche i contenuti degli atti regionali
come la Convenzione Europea.
In relazione all'Articolo 2:
- attuare specifiche disposizioni per i Luoghi Sacri Ebrei e
Musulmani (e per le comunità e le istituzioni religiose): p.es.
per gli Ebrei in territorio Palestinese e per i Musulmani in
territorio Israeliano, così come per i Santuari Musulmani sul
"Monte del Tempio" (possibilmente con ruoli per l'Organizzazione
della Conferenza Palestinese, Giordana, Islamica);
- istituire agenzie amministrative e di ordine pubblico e amministrativo
per i Luoghi Sacri Cristiani governati dal régime legale dello
Status quo (cf. § 2);
- specificare o in maniera esaustiva o esemplificativa, le manifestazioni
e le funzioni incluse nel § 4 (la Via Crucis del Venerdì Santo
attraverso le strade di Gerusalemme, la processione della Domenica
delle Palme, le varie festività Solenni);
- specificare i principi e le norme per il libero accesso di
Palestinesi e Israeliani all'interno dell'area e dall'esterno
di essa così come per i cittadini di altre Nazioni;
- specificare i "diritti esistenti" per categorie (inclusi,
ma non solo, quello fiscale ed economico) o prendere provvedimenti
per l'aggiornamento e le modifiche attraverso ulteriori trattati
(dove applicabili, per esempio, per conto della Santa Sede,
della Chiesa Cattolica, o per conto di alcuni Stati, o di istituzioni
ad essi correlate) o altri accordi di diritto pubblico.
In relazione all'Articolo 3:
- specificare gli atti internazionali applicabili (alcune parti)
e le risoluzioni dell'UNESCO;
- creare ulteriori norme per la salvaguardia del patrimonio
e dei valori culturali di importanza universale siti in quell'area.
In relazione all'Articolo 4:
- specificare tutte le esigenze riguardanti la struttura, la
competenza e la funzione dell'Organizzazione.
In relazione all'Articolo 5:
- specificare la dirigenza e la struttura delle Commissioni
e delle altre agenzie (compresi i Gruppi di Lavoro), così come
le procedure per l'espletamento dei sopraelencati compiti dell'Organizzazione.
In relazione all'Articolo 6:
- specificare alcuni degli altri trattati qui citati, come i
trattati bilaterali tra la Santa Sede e Israele o la Palestina;
- specificare gli aspetti o gli elementi dei fini del presente
Trattato che possono essere in maniera appropriata l'argomento
principale (essenzialmente) degli accordi complementari bilaterali
(p. es. a livello internazionale, tra la Santa Sede e Israele
o la Palestina; sul piano del diritto pubblico interno, tra
qualsiasi chiesa e un Governo dell'area), così come le procedure
per verificare l'armonia di tali intese con il presente Trattato
e per estendere anche a tali accordi complementari, o ad alcuni
di loro (in maniera particolare quelli di diritto pubblico interno),
il controllo, la verifica e la definizione delle competenze
dell'Organizzazione di Gerusalemme e Dintorni.
In riferimento all'Articolo 4 e all'Articolo 8,
dovrebbe essere anche sufficientemente chiaro che il numero
di Partecipanti al Trattato è chiuso, che non sarà aperto l'accesso
a partecipanti diversi dai Firmatari accettati reciprocamente,
dati i criteri per l'inclusione fra i Firmatari (come legami
storici con Gerusalemme e la Terra Santa, o la partecipazione
nella dimensione plurilaterale della Conferenza Regionale sulla
Pace di Madrid…).